1200.- da lei trattenuto. Replicando il 19 giugno 2012 l'attore ha confermato le sue domande. Duplicando il 4 luglio 2012 il convenuto ha riaffermato la sua posizione. Con ordinanza 5 luglio 2012 il Giudice di pace, nel notificare all'attore la duplica del convenuto, gli ha assegnato un termine fino al 25 luglio 2012 per presentare le “proprie eventuali conclusioni sui documenti allegati”. Il 9 luglio 2012 il convenuto ha contestato l'agire del Giudice di pace, chiedendo la revoca di tale termine, senza esito. Il 24 luglio 2011 (recte: 2012) l'attore ha trasmesso una sua presa di posizione. L'atto non è stato intimato al convenuto.