Visto il mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare il 27 settembre 2011 a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 3600.– oltre interessi e spese esecutive, al quale l'escusso ha interposto opposizione. B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, il 18 aprile 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 3600.– oltre interessi. Nella sua risposta del 6 giugno 2012, il convenuto ha proposto di respingere la petizione, ritenendo l'attrice completamente tacitata dall'importo di fr. 1200.- da lei trattenuto.