{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-43_2013-06-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114814&nX40_KEY=4921760&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1b6faa2c5d4f8c7b8c1ba08302c7bbc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.06.2013 16.2012.43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violazione del diritto di essere sentito - Non trasmissione al convenuto di un allegato di causa e mancata citazione delle parti al dibattimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:16:43", "Checksum": "e6c3662e880e7a5aed5badcdbc5fe4c6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.06.2013 16.2012.43\nRegesto:\nViolazione del diritto di essere sentito - Non trasmissione al convenuto di un allegato di causa e mancata citazione delle parti al dibattimento\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo 25 settembre 2012 presentato dall'\n|\n|\navv. dott. RE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza 18 settembre 2012 del Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 39.C.12.PE (azione creditoria) promossa con petizione 18 aprile 2012 da |\n|\n|\n|\nCO 1 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 18 aprile 2011 la ditta individuale CO 1 ha fatturato a RE 1 fr. 4750.– (fr. 3800.– per la fornitura di un robot tagliaerba, fr. 300.– per la sua copertura, fr. 400.– per la “posa prima parte giardino superiore” e fr. 250.– per “posa parte giardino inferiore”). L'8 settembre 2011 CO 1 ha sollecitato il pagamento di fr. 3600.–, corrispondente alla citata fattura di fr. 4750.– più fr. 50.– per spese, dedotti fr. 1200.– ottenuto dalla vendita di un trattorino tosaerba usato, consegnatole in conto vendita da RE 1. Visto il mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare il 27 settembre 2011 a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 3600.– oltre interessi e spese esecutive, al quale l'escusso ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, il 18 aprile 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 3600.– oltre interessi. Nella sua risposta del 6 giugno 2012, il convenuto ha proposto di respingere la petizione, ritenendo l'attrice completamente tacitata dall'importo di fr. 1200.- da lei trattenuto. Replicando il 19 giugno 2012 l'attore ha confermato le sue domande. Duplicando il 4 luglio 2012 il convenuto ha riaffermato la sua posizione. Con ordinanza 5 luglio 2012 il Giudice di pace, nel notificare all'attore la duplica del convenuto, gli ha assegnato un termine fino al 25 luglio 2012 per presentare le “proprie eventuali conclusioni sui documenti allegati”. Il 9 luglio 2012 il convenuto ha contestato l'agire del Giudice di pace, chiedendo la revoca di tale termine, senza esito. Il 24 luglio 2011 (recte: 2012) l'attore ha trasmesso una sua presa di posizione. L'atto non è stato intimato al convenuto.\nC. Statuendo il 18 settembre 2012 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato il convenuto a pagare fr. 3600.– oltre interessi e spese, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 300.–.\nD. Con reclamo 25 settembre 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio, postulandone – in via principale – la riforma nel senso di respingere la petizione e in via subordinata l'annullamento con rinvio della causa al Giudice di pace. Nelle sue osservazioni 25 ottobre 2012 CO 1 si è sostanzialmente rimesso al giudizio della Camera.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 19 settembre 2012. Introdotto il 25 settembre 2012, il reclamo è tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n3. Il reclamante rimprovera al Giudice di pace la violazione della procedura, per avere concesso all'attrice un termine per presentare osservazioni alla sua duplica e la violazione dell'integrità del contraddittorio, per aver tenuto conto nella sua decisione del nuovo allegato dell'attrice, senza trasmettergliene una copia e concedergli il diritto di replica.\na) Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.) garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii). Tale censura deve essere esaminata in primo luogo."}