stati inseriti. In definitiva quindi, come rettamente rilevato dal Pretore, l'istruttoria non ha consentito di suffragare l'esistenza di un accordo tra le parti sul prelievo da parte della convenuta degli importi di fr. 4000.– e di fr. 6000.– a titolo di provvigione, oggetto del presente procedimento. Ciò posto il reclamo va respinto. 7. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 97 e 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali, di complessivi fr.