Stando al primo giudice, il fatto che l'istante non avesse reagito non poteva giovare alla convenuta, data la fiducia che riponeva nella propria collaboratrice. Ha pertanto concluso che l'istruttoria non aveva consentito di suffragare l'esistenza di un accordo tra le parti sul prelievo degli importi oggetto della vertenza. Per questi motivi ha altresì respinto l'eccezione della prescrizione delle pretese dell'istante poiché i prelievi costituivano un agire illecito suscettibile di prolungare il termine annuale a norma dell'art. 60 cpv. 2 CO. 4. La reclamante, riallacciandosi al ritiro nel 2004 per asseriti circa fr.