Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 21 settembre 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. 2. L'istante ha presentato due distinte istanze di valore inappellabile (di fr. 6'000.– inc. IU.2010.59 e di fr. 4'000.– inc. IU.2010.58). Ancorché il Pretore le abbia congiunte e decise con un'unica sentenza, il loro valore non si somma e quindi l'impugnazione segue la via del reclamo, donde la competenza di questa Camera (art. 319 lett. a CPC , art. 48 lett. d n. 1 LOG). Il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.