La convenuta ha proposto di respingere le due istanze sostenendo che le due operazioni erano state preventivamente pattuite fra le parti e che la domanda intesa alla rifusione sarebbe in ogni caso prescritta. Congiunti gli incarti e esperita l'istruttoria, con allegati conclusivi del 1° e del 4 luglio 2011 le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande, l'istante precisando che chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di fr. 6000.– e di fr. 4000.–, oltre al rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________ dell'UEF di Bellinzona.