{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-42_2012-09-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112415&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4e7ec3b2deb2adca982fcf60815d9437"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.09.2012 16.2012.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indebito arricchimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:43", "Checksum": "63cbc42e6862e39174c1b60d6fe2039a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.09.2012 16.2012.42\nRegesto:\nIndebito arricchimento\n\n\n5. Nel caso concreto l'istruttoria si è limitata all'audizione del teste __________ (verbale 18 marzo 2011), il quale ha riferito di un incontro avvenuto in data imprecisata – ma in ogni caso dopo la sua entrata in ditta attorno al 2004 – cui avevano partecipato anche __________, AP 1, sua sorella e sua madre, nel corso del quale la convenuta “… rivendicava una certa provvigione verso la Sagl. Riguardava la sua qualità di lavoro e non centrava il fatto di avere ritirato tempo prima la __________ … Preciso che questa provvigione era intesa come una sorta di riconoscimento per il fatto che AP 1 conosceva la clientela che era della vecchia SA e ora in parte della Sagl. Ricordo che si era parlato di una percentuale sulla cifra d'affari che per quanto mi ricordo, ma mi posso sbagliare, AP 1 pretendeva del 5% dicendo che con __________ avevano discusso in questo senso. Io non ero tanto d'accordo perché ritenevo che una percentuale dovesse basarsi sull'utile e non sulla cifra d'affari …”. E ancora: “A domanda del giudice preciso che per quanto riguarda gli accordi sul passato rispetto alla discussione comune alla quale ho preso parte si è trovato tra le parti un accordo di massima nel senso che la Sagl doveva versare qualcosa alla sig.ra RE 1 per chiudere quello che era il passato. Non ricordo quanto fosse la cifra o la percentuale …”.\n6. Come rettamente rilevato dal Pretore, dalla deposizione resa da __________ è risultata unicamente l'esistenza di un “accordo di massima” in base al quale la società doveva “versare qualcosa” alla convenuta per “chiudere quello che era il passato”. Mal si capisce che nel reclamo essa invochi la giurisprudenza in materia di contratto di lavoro quando all'udienza del 23 febbraio 2011 aveva espressamente rilevato che “… le indennità versate alla convenuta non hanno natura salariale per cui è irrilevante il fatto che non figurino nei certificati di salario rispettivamente nelle schede contabili di salario” (pag. 2). Ma tant'è, poiché a lei incombeva di dimostrare le circostanze suscettibili di fondare la sua pretesa (DTF 125 III 78 consid. 3b). E la reclamante non ha addotto il benché minimo indizio atto a suffragare l'asserzione secondo la quale ci sarebbero stati accordi stipulati tra le parti “per contratti ancora in essere per i quali era previsto di versarle una provvigione del 2%”. Per di più, contrariamente a quanto da lei preteso, dall'istruttoria è emerso solo che, come il primo giudice ha ritenuto, c'era un accordo “di massima, sui cui particolari tutto s'ignora”. Ma nulla che permetta di concludere che i due prelievi di fr. 4'000.– e di fr. 6'000.– a titolo di provvigione oggetto della presente procedura rientrassero nelle pattuizioni, come detto “di massima”, di cui la reclamante si avvale o tanto meno corrispondessero al “qualcosa da versare per chiudere con il passato” riferito da __________.\nNé la reclamante può essere seguita laddove pretende che i due bonifici avrebbero potuto essere effettuati anche da __________, a sua volta legittimato ad operare sul conto. Intanto perché, se così fosse, non si vede perché ne sarebbe chiesta la restituzione e inoltre perché la questione poteva essere risolta con un interrogatorio formale di questi, prova peraltro notificata all'udienza del 23 febbraio 2011, ma poi oggetto di rinuncia notificata al Pretore il 12 maggio 2011. Né, infine, può essere seguita la reclamante quando sostiene che i prelevamenti erano stati incondizionatamente approvati nell'ambito dei conti annuali della controparte, già solo per il fatto che su tutta la documentazione riguardante il versamento dei salari e le prestazioni effettuate a favore dei dipendenti, documenti sottoposti ai gerenti per sottoscrizione, i due bonifici non sono stati inseriti. In definitiva quindi, come rettamente rilevato dal Pretore, l'istruttoria non ha consentito di suffragare l'esistenza di un accordo tra le parti sul prelievo da parte della convenuta degli importi di fr. 4000.– e di fr. 6000.– a titolo di provvigione, oggetto del presente procedimento. Ciò posto il reclamo va respinto.\n7. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 97 e 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\ndecide:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese processuali, di complessivi fr. 600.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 500.– di ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nLa vicepresidente Il cancelliere\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}