{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-42_2012-09-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112415&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4e7ec3b2deb2adca982fcf60815d9437"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.09.2012 16.2012.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indebito arricchimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:43", "Checksum": "63cbc42e6862e39174c1b60d6fe2039a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.09.2012 16.2012.42\nRegesto:\nIndebito arricchimento\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 18 settembre 2012/mc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, vicepresidente, Bozzini e Fiscalini |\n|\ncancelliere: |\nIsotta |\nsedente per statuire sul reclamo 3 ottobre 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 21 settembre 2011 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nelle cause n. IU.2010.58/59 (indebito arricchimento) promosse con istanze del 20 ottobre 2010 dalla |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. AP 1, segretaria della ditta AO 1 sino a maggio 2009, ha effettuato il 29 settembre 2005 un primo bonifico di fr. 6000.– e il 19 luglio 2006 un secondo bonifico di fr. 4000.– dal conto della ditta in proprio favore. Ritenendo che i due bonifici fossero stati effettuati indebitamente, con due separate istanze del 20 ottobre 2010 CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo la condanna di RE 1 alla restituzione di fr. 6000.– (inc. IU.2010.59) e fr. 4000.– (inc. IU.2012.58). La convenuta ha proposto di respingere le due istanze sostenendo che le due operazioni erano state preventivamente pattuite fra le parti e che la domanda intesa alla rifusione sarebbe in ogni caso prescritta.\nCongiunti gli incarti e esperita l'istruttoria, con allegati conclusivi del 1° e del 4 luglio 2011 le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande, l'istante precisando che chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di fr. 6000.– e di fr. 4000.–, oltre al rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________ dell'UEF di Bellinzona.\nB. Con un'unica decisione del 21 settembre 2011 il Pretore ha accolto le due istanze, condannando la convenuta a pagare all'istante gli importi di fr. 6000.– e di fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2006 e rispettivamente dal 29 settembre 2005, e ha respinto in via definitiva l'opposizione interposta ai PE n. __________ e n. __________ dell'UEF di Bellinzona.\nC. Contro il predetto giudizio è insorta la convenuta con reclamo del 3 ottobre 2011, con il quale ne chiede la riforma nel senso che le istanze del 20 ottobre 2010 siano integralmente respinte. Con osservazioni del 25 ottobre 2011 la controparte ha proposto la reiezione integrale del gravame.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 21 settembre 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova.\n2. L'istante ha presentato due distinte istanze di valore inappellabile (di fr. 6'000.– inc. IU.2010.59 e di fr. 4'000.– inc. IU.2010.58). Ancorché il Pretore le abbia congiunte e decise con un'unica sentenza, il loro valore non si somma e quindi l'impugnazione segue la via del reclamo, donde la competenza di questa Camera (art. 319 lett. a CPC , art. 48 lett. d n. 1 LOG). Il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.\n3. Fondandosi sulle emergenze documentali e istruttorie, segnatamente sulla deposizione del teste __________, il Pretore ha ritenuto che esisteva sì un accordo di massima nel senso che l'istante doveva versare “qualcosa” alla convenuta per “chiudere quello che era il passato”, ma ciò non bastava assolutamente per concludere che i prelievi litigiosi rientrassero in queste pattuizioni, oltre tutto solo “di massima”, sui cui particolari tutto si ignorava. Stando al primo giudice, il fatto che l'istante non avesse reagito non poteva giovare alla convenuta, data la fiducia che riponeva nella propria collaboratrice. Ha pertanto concluso che l'istruttoria non aveva consentito di suffragare l'esistenza di un accordo tra le parti sul prelievo degli importi oggetto della vertenza. Per questi motivi ha altresì respinto l'eccezione della prescrizione delle pretese dell'istante poiché i prelievi costituivano un agire illecito suscettibile di prolungare il termine annuale a norma dell'art. 60 cpv. 2 CO.\n4. La reclamante, riallacciandosi al ritiro nel 2004 per asseriti circa fr. 40 000.– da parte di __________ della merce e dei macchinari della ditta __________, attiva nel campo della segnaletica orizzontale, di cui era comproprietaria assieme alla madre e alla sorella, richiama accordi stipulati tra le parti per contratti ancora in essere e per i quali era previsto di versarle una provvigione del 2%. Invocando la giurisprudenza in materia di contratto di lavoro, per la quale l'onere della prova in materia di pagamento è a carico del datore di lavoro, essa sostiene che dal momento che anche per il primo giudice risultava l'esistenza di un accordo in merito al versamento di una provvigione a suo favore, non poteva esserle richiesto di provare anche l'esistenza di un accordo in merito all'ammontare della medesima. Conclusione che si imponeva anche perché i due avvisi di accredito/addebito indicavano in modo preciso la causale e dall'istruttoria né era peraltro emerso chi li avesse effettivamente effettuati, dal momento che sul conto poteva operare anche __________. A ciò si aggiungeva che i prelevamenti erano stati incondizionatamente approvati nell'ambito dei conti annuali della controparte, nei quali figurava evidentemente anche il conto corrente bancario sul quale si era operato e che essa aveva atteso ben cinque anni prima di richiederne la restituzione per asserito carattere indebito."}