Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente rifonderà alla reclamante, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC). L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede che seguono la medesima ripartizione. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata: 1. La petizione è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 250.–, da anticipare dall'attrice, rimangono a suo carico. L'attrice rifonderà alla convenuta fr. 900.– per ripetibili. II.