In mancanza di ammissioni da parte della convenuta e di risultanze istruttorie che confermassero la tesi dell'attrice, gli acconti versati dalla convenuta andavano computati sulle fatture emesse dall'attrice. Ne discende che l'accertamento del Pretore, secondo cui l'attrice aveva dimostrato il fondamento della sua pretesa, ovvero il mancato pagamento della merce fornita, è manifestamente errato. Ciò posto il reclamo dev'essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione della petizione. 5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.