{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-41_2013-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114815&nX40_KEY=4921760&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9a82f6c91f88f14cc76b44563624e34b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.06.2013 16.2012.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Azione creditoria - valutazione delle prove"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:16:44", "Checksum": "e1a8b740b275bd66375f3e1ba8337737", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.06.2013 16.2012.41\nRegesto:\nAzione creditoria - valutazione delle prove\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo 17 settembre 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 13 agosto 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2012.72 (azione creditoria) promossa con petizione 28 febbraio 2012 da |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. CO 1, società attiva nell'ambito della vendita di prodotti per la produzione e la vendita di gelato, ha fornito e fatturato a RE 1 diversa merce destinata alla produzione e alla vendita di gelato. Ritenendo che alcune fatture non fossero state saldate, CO 1 ha fatto notificare alla cliente il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 9952.– oltre interessi, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Dopo la notifica del citato PE, RE 1 ha versato fr. 4000.– a CO 1.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 28 febbraio 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 per ottenere il pagamento di fr. 5952.20 oltre interessi del 5,5% dal 7 novembre 2010 e le spese. Nelle sue osservazioni del 23 marzo 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 25 aprile 2012, l'attrice ha confermato le proprie domande, mentre la convenuta ha sostenuto in particolare di avere pagato alla controparte, a fronte di fatture ammontanti a fr. 17 340.20, un importo totale di\nfr. 19 000.–. Il 25 aprile e il 9 maggio 2012, le parti hanno prodotto scritti e documenti, ribadendo i loro rispettivi punti di vista.\nC. Statuendo il 13 agosto 2012 il Pretore ha accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare fr. 5952.20 oltre interessi al 5% dal 7 novembre 2010 e ponendo a suo carico le spese giudiziarie di fr. 250.–.\nD. Con reclamo 17 settembre 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Nelle sue osservazioni 15 ottobre 2012 CO 1ha riaffermato la sua posizione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 16 agosto 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorre il 17 agosto 2012 e sarebbe scaduto sabato 15 settembre 2012 salvo prorogarsi a lunedì 17 settembre 2012 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile, il reclamo è pertanto tempestivo.\n2.Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n3. Il Pretore ha accolto la petizione, ritenendo che CO 1 abbia adempiuto al suo onere della prova producendo le fatture rimaste impagate emesse in funzione di merce fornita e di bolle di consegna sottoscritte dalla RE 1 e rimproverando a quest'ultima di non avere invece provato le sue eccezioni e contropretese. La reclamante sostiene che le si può imputare solo la fornitura di merce dopo il mese di luglio 2010, siccome prima di questa data la gelateria __________ era gestita da un'altra società. A suo parere, inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato che l’attrice ha registrato “unilateralmente ed arbitrariamente” alcuni pagamenti a favore della __________, benché dalle ricevute di pagamento risulti che i versamenti sono stati da lei effettuati a favore della CO 1.\n4. In concreto, l'attrice sostiene di vantare uno scoperto verso la convenuta per complessivi fr. 5952.20 dovuti per la fornitura di merce dall'agosto del 2010 al marzo del 2011 (doc. 1). La convenuta, per contro, sostiene di avere ricevuto dalla CO 1 fatture per complessivi fr. 17 340.20 e di averle versato cinque acconti per un totale di fr. 19 000.–, ciò che comporta un saldo a suo favore di fr. 1659.80 (lettera del 25 aprile 2012) . CO 1, da parte sua, ha ribattuto invece di aver fatturato nel 2010 alla gelateria __________ merce per fr. 42 406.20, importo di cui una parte è stata pagata “per banca dalla cliente” e una parte in contanti (lettera del 25 aprile 2012)."}