9. In merito al fatto che il Pretore non si è pronunciato sulla responsabilità della convenuta per atto illecito dovuto alla violazione della legge sulla concorrenza sleale, è vero che il primo giudice non si è espresso. Sennonché, foss'anche applicabile tale legge, le parti non essendo in concorrenza, già si è detto che la conclusione del Pretore secondo cui la convenuta non aveva dimostrato che l'attrice aveva incitato il lavoratore a disdire il contratto resiste alla critica. Non si può quindi ritenere data un'eventuale violazione degli art. 2 e 4 lett. a LCSl. Il reclamo è quindi destinato all'insuccesso. 10. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.