2 LC vieta accordi che possano impedire o intralciare un'assunzione del lavoratore. È vero che un accordo secondo il quale il prestatore può esigere un'indennità dall'impresa acquisitrice qualora l'impiego sia durato meno di tre mesi e il lavoratore, entro un periodo inferiore a tre mesi dalla fine dell'impiego passi a questa impresa, è ammesso (art. 22 cpv. 3 LC), ma in concreto l'assunzione non è avvenuta direttamente, ma tramite un'altra società fornitrice di personale. Certo, la tempistica della disdetta e dell'assunzione può destare perplessità.