Ora, la clausola in questione prevede che la cliente si sarebbe impegnata a non impiegare il collaboratore messole a disposizione, né direttamente, né presso terze persone, e che essa avrebbe potuto assumerlo direttamente, senza alcun costo aggiuntivo, dopo 3 mesi di lavoro ininterrotto (520 ore lavorative) o mediante il versamento di un onorario se l'assunzione avviene dopo un incarico temporaneo inferiore a 3 mesi. E siccome __________ mai è stato assunto dalla convenuta, l'applicabilità della clausola appare dubbia, tanto più se si pensa che l'art. 22 cpv. 2 LC vieta accordi che possano impedire o intralciare un'assunzione del lavoratore.