Per l'art. 22 LC, in particolare, il contratto, che deve essere scritto (cpv. 1), non può – pena nullità – prevedere clausole che intralciano o impediscono l'impresa acquisitrice di concludere con il lavoratore un contratto di lavoro al termine dell'impiego (cpv. 2), fermo restando l'ammissibilità di accordi secondo i quali il prestatore può esigere un'indennità dall'impresa acquisitrice qualora l'impiego sia durato meno di tre mesi e il lavoratore, entro un periodo inferiore a tre mesi dalla fine dell'impiego, passi a questa impresa (cpv.