Egli potrà assumere direttamente il collaboratore, senza alcun costo aggiuntivo, dopo 3 mesi di lavoro ininterrotto (520 ore lavorative) o mediante il versamento di un onorario se l'assunzione avviene dopo un incarico temporaneo inferiore a 3 mesi (art. 22 cpv. 4 LC)”. b) La relazione tra prestatore di personale e l'impresa acquisitrice soggiace alla legge federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° luglio 1991 (legge sul collocamento, LC, RS 823.11). Per l'art. 22 LC, in particolare, il contratto, che deve essere scritto (cpv.