{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-40_2013-11-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120551&nX40_KEY=4711069&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fd288b2c1efc0a2c2e6ca4a368aa7f4a"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2012.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.11.2013 16.2012.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di fornitura di personale a prestito - opponibilità delle condizioni generali di un contratto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:43:38", "Checksum": "10ab462c83530e648678ca01718b88c3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.11.2013 16.2012.40\nRegesto:\nContratto di fornitura di personale a prestito - opponibilità delle condizioni generali di un contratto\n\n\n8. Per di più, quand'anche le condizioni generali fossero integrate al contratto, la pretesa della reclamante fondata sulla clausola secondo cui essa avrebbe diritto a un'indennità poiché la convenuta avrebbe impiegato __________ sarebbe destituita di fondamento. Ora, la clausola in questione prevede che la cliente si sarebbe impegnata a non impiegare il collaboratore messole a disposizione, né direttamente, né presso terze persone, e che essa avrebbe potuto assumerlo direttamente, senza alcun costo aggiuntivo, dopo 3 mesi di lavoro ininterrotto (520 ore lavorative) o mediante il versamento di un onorario se l'assunzione avviene dopo un incarico temporaneo inferiore a 3 mesi. E siccome __________ mai è stato assunto dalla convenuta, l'applicabilità della clausola appare dubbia, tanto più se si pensa che l'art. 22 cpv. 2 LC vieta accordi che possano impedire o intralciare un'assunzione del lavoratore. È vero che un accordo secondo il quale il prestatore può esigere un'indennità dall'impresa acquisitrice qualora l'impiego sia durato meno di tre mesi e il lavoratore, entro un periodo inferiore a tre mesi dalla fine dell'impiego passi a questa impresa, è ammesso (art. 22 cpv. 3 LC), ma in concreto l'assunzione non è avvenuta direttamente, ma tramite un'altra società fornitrice di personale.\nCerto, la tempistica della disdetta e dell'assunzione può destare perplessità. È poi possibile che __________ abbia dichiarato che sarebbe andato a lavorare per la convenuta (deposizioni di __________ e di __________ del 9 maggio 2012, verbali pag. 2 e 3), ma per finire ciò lo è stato per il tramite della __________. Che poi a quest'ultima il lavoratore sia stato segnalato dalla CO 1 è verosimile (deposizione di __________ del 9 maggio 2012, verbali pag. 4), ma ciò ancora non dimostra che egli abbia disdetto il contratto su iniziativa della convenuta, circostanza esclusa dal medesimo __________, la cui deposizione fors'anche non del tutto disinteressata non è pretesa falsa. In definitiva, l'applicazione del diritto da parte del Pretore non può dirsi errata e il reclamo su questo deve essere respinto.\n9. In merito al fatto che il Pretore non si è pronunciato sulla responsabilità della convenuta per atto illecito dovuto alla violazione della legge sulla concorrenza sleale, è vero che il primo giudice non si è espresso. Sennonché, foss'anche applicabile tale legge, le parti non essendo in concorrenza, già si è detto che la conclusione del Pretore secondo cui la convenuta non aveva dimostrato che l'attrice aveva incitato il lavoratore a disdire il contratto resiste alla critica. Non si può quindi ritenere data un'eventuale violazione degli art. 2 e 4 lett. a LCSl. Il reclamo è quindi destinato all'insuccesso.\n10. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di fr. 450.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}