{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-40_2013-11-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120551&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fd288b2c1efc0a2c2e6ca4a368aa7f4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.11.2013 16.2012.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di fornitura di personale a prestito - opponibilità delle condizioni generali di un contratto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:33", "Checksum": "41e754b737fead2abcb49bd4ed07538c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.11.2013 16.2012.40\nRegesto:\nContratto di fornitura di personale a prestito - opponibilità delle condizioni generali di un contratto\n\n\n4. La reclamante ribadisce di fondare la sua pretesa sul comportamento anticontrattuale della convenuta e segnatamente per avere illecitamente dirottato __________ su un'altra ditta interinale con lo scopo di eludere le norme contrattuali, in particolare la clausola sull'assunzione anticipata del lavoratore, alla quale essa aveva espressamente aderito, e di averlo fatto nel trimestre successivo alla conclusione del contratto. Essa sostiene di avere sufficientemente fornito la prova di tale illecito agire, non fosse altro per la tempistica tra la rescissione del contratto tra lei e il lavoratore e la conclusione del nuovo contratto tra quest'ultimo e un'altra ditta interinale. Tutte le prove, a suo dire, dimostrano che il lavoratore ha disdetto il contratto con lei sapendo benissimo che sarebbe andato a lavorare per un'altra ditta “che lui credeva fosse la CO 1”. L'intento abusivo della convenuta appare così lampante e non merita tutela. La reclamante rimprovera al Pretore di avere ritenuto inopponibili alla convenuta le condizioni generali, asseverando che la convenuta ha sottoscritto l'accordo accettando senza riserve tali condizioni ancorché non le fossero state inviate. Per di più, anche se non sono state inviate né lette, le condizioni generali sono inglobate nel contratto se sono disponibili e ragionevolmente accessibili alle parti, ciò che si è verificato in concreto. La clausola in questione, per di più non è insolita, ma anzi comune nei contratti di fornitura di personale. La reclamante si duole infine del fatto che il Pretore non si sia pronunciato in merito alla responsabilità per illecito data dalla violazione della legge contro la concorrenza sleale da parte della convenuta.\n5. a) Nella fattispecie è indubbio che tramite conferma d'ordine del 19 aprile 2010 RE 1 ha messo a disposizione della CO 1 un lavoratore, __________. Con la firma il cliente “si dichiara d'accordo con i punti sopra citati e le condizioni generali menzionate a tergo” (doc. C). E secondo una di queste “il cliente si impegna a non impiegare il collaboratore messogli a disposizione, né direttamente, né presso terze persone. Egli potrà assumere direttamente il collaboratore, senza alcun costo aggiuntivo, dopo 3 mesi di lavoro ininterrotto (520 ore lavorative) o mediante il versamento di un onorario se l'assunzione avviene dopo un incarico temporaneo inferiore a 3 mesi (art. 22 cpv. 4 LC)”.\nb) La relazione tra prestatore di personale e l'impresa acquisitrice soggiace alla legge federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° luglio 1991 (legge sul collocamento, LC, RS 823.11). Per l'art. 22 LC, in particolare, il contratto, che deve essere scritto (cpv. 1), non può – pena nullità – prevedere clausole che intralciano o impediscono l'impresa acquisitrice di concludere con il lavoratore un contratto di lavoro al termine dell'impiego (cpv. 2), fermo restando l'ammissibilità di accordi secondo i quali il prestatore può esigere un'indennità dall'impresa acquisitrice qualora l'impiego sia durato meno di tre mesi e il lavoratore, entro un periodo inferiore a tre mesi dalla fine dell'impiego, passi a questa impresa (cpv. 3), ma in tal caso, l'indennità non può superare l'importo che l'impresa acquisitrice avrebbe dovuto pagare al prestatore, per un impiego di tre mesi, a compensazione delle spese amministrative e dell'utile. Il prestatore deve computare tale indennità nell'importo già pagato per le spese amministrative e per l'utile (cpv. 4).\nc) Relativamente alle condizioni generali, fatto salvo quello che concerne clausole inusuali e insolite, colui che appone una firma su un testo che fa esplicito riferimento a delle condizioni generali, è vincolato allo stesso titolo di colui che firma il testo stesso delle condizioni generali. Poco importa che egli le abbia lette (DTF 119 II 445/446 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 4A_186/2007 del 24 agosto 2007 consid. 5; 4C.427/2005 del 4 maggio 2006 consid. 2.1; II CCA, sentenza inc.12.2007.50 del 6 febbraio 2008, consid. 5). Questa condizione è realizzata, non solo se prima della firma del contratto le condizioni generali sono consegnate alle parti, ma anche se esse erano disponibili e ragionevolmente accessibili (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, Ginevra 2012, pag. 194 n. 874).\nd) In concreto la reclamante non pretende che le condizioni generali siano state sottoposte alla cliente tant'è che a suo parere esse sono vincolanti anche se non erano state trasmesse alla cliente (reclamo pag. 10 e 11). Per di più, __________, socio della CO 1, ha riferito che l'accordo trasmessole dalla RE 1 per telefax riguardava solo la prima pagina senza contemplare le condizioni generali (deposizione del 14 marzo 2012, verbali pag. 4). Ciò premesso, non consta né è preteso che le condizioni generali siano state messe a disposizione della cliente successivamente alla sottoscrizione del contratto. Come tali condizioni generali potessero poi essere ragionevolmente accessibili alla cliente la reclamante non spiega, né essa pretende che la cliente avrebbe dovuto conoscerle facendo uso di particolare diligenza o che fossero consultabili su qualche pubblicazione cartacea o altro supporto. La giurisprudenza cui l'interessata allude si riferisce, come già evidenziato dal Pretore, ai casi di mancata lettura delle condizioni generali ciò che presuppone la loro disponibilità al momento della conclusione del contratto, circostanza estranea al caso in concreto. Ne discende che l'accertamento del primo giudice secondo cui le condizioni generali non erano opponibili alla convenuta, resiste alla critica."}