{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-40_2013-11-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120551&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fd288b2c1efc0a2c2e6ca4a368aa7f4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.11.2013 16.2012.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di fornitura di personale a prestito - opponibilità delle condizioni generali di un contratto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:33", "Checksum": "41e754b737fead2abcb49bd4ed07538c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.11.2013 16.2012.40\nRegesto:\nContratto di fornitura di personale a prestito - opponibilità delle condizioni generali di un contratto\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 14 settembre 2012 presentato da\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. L'8 aprile 2010 RE 1, società attiva nella messa a disposizione di personale, ha concluso con __________, di professione metalcostruttore, un contratto di lavoro di durata indeterminata. Il 19 aprile 2010 RE 1 ha stipulato con CO 1 un contratto di fornitura di personale a prestito, che prevedeva la messa a disposizione di __________ per una durata indeterminata. Secondo le condizioni generali del contratto “Il cliente si impegna a non impiegare il collaboratore messogli a disposizione, né direttamente, né presso terze persone. Egli potrà assumere direttamente il collaboratore, senza alcun costo aggiuntivo, dopo 3 mesi di lavoro ininterrotto (520 ore lavorative) o mediante il versamento di un onorario se l'assunzione avviene dopo un incarico temporaneo inferiore a 3 mesi (art. 22 cpv. 4 LC).”\nB. Il 23 aprile 2010 __________ ha disdetto il contratto di lavoro con RE 1, facendosi assumere il 28 aprile 2010 dalla __________, società anch'essa attiva nella messa a disposizione di personale, la quale lo stesso giorno ha poi prestato il lavoratore alla CO 1. Il 20 maggio 2010 RE 1 si è rivolta alla CO 1 rimproverandole una violazione del contratto per avere assunto __________ e chiedendole il pagamento di fr. 6101.60, corrispondenti alla mercede che avrebbe dovuto essere corrisposta per l'impiego del collaboratore dal 28 aprile al termine del primo trimestre contrattuale. CO 1 si è opposta alla pretesa.\nC. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 26 settembre 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 6101.60 oltre interessi dal 28 aprile 2010. Nelle sue osservazioni del 22 novembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a presentare il 16 e il 21 giugno 2012 memoriali scritti, nei quali hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 12 luglio 2012 il Pretore ha respinto la petizione ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi\nfr. 500. a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta\nfr. 1000. a titolo di ripetibili.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2012 in cui chiede, in via principale, l'accoglimento della petizione e, in via subordinata, il rinvio degli atti al Pretore per procedere ad un nuovo giudizio previo completamento dell'istruttoria. Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2012 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta il 16 luglio 2012 al patrocinatore dell'attrice, di modo che, considerate le ferie giudiziarie estive dal 15 luglio 2012 al 15 agosto 2012, il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 16 agosto 2012 e sarebbe scaduto il 14 settembre 2012. Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla busta di intimazione) il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).\n3. Il Pretore, accertato che __________ non era mai stato dipendente della convenuta ma era stato prestato dalla __________, ha considerato che “sono rimasti del tutto privi di dimostrazioni gli argomenti per cui l'agire della convenuta sarebbe stato volto ad aggirare la clausola delle CG citate, appoggiando risp. inducendo artatamente il __________ a disdire l'impiego con RE 1 per poi appoggiarlo a __________”. Egli ha poi constatato che le condizioni generali sulle quali l'attrice fondava la sua pretesa non erano applicabili, poiché non erano state trasmesse alla convenuta e che la dicitura di rinvio contenuta nel contratto, del tutto generica, non era sufficiente per generare un accordo sul loro contenuto. Donde in definitiva la reiezione della petizione."}