Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili. 3. Notificazione a: | | – ; – . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.