Che in simile clausola vi potesse essere una componente di copertura del danno in caso di disdetta nei primi tre anni è possibile, ma in concreto essa costituisce, in maniera preponderante, un mezzo per limitare il diritto di revoca in ogni tempo garantito dall'art. 404 cpv. 1 CO. In questo senso la conclusione del primo giudice che ha accertato la nullità della clausola e quindi l'infondatezza della pretesa risarcitoria della reclamante, non può essere considerata errata e il reclamo deve quindi essere respinto. 6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.