, n. 17 ad art. 404 CO). Ciò premesso, non avendo la mandataria fornito nessun elemento a comprova del carattere intempestivo della disdetta, la stessa non può appellarsi alla clausola contrattuale in questione. Che in simile clausola vi potesse essere una componente di copertura del danno in caso di disdetta nei primi tre anni è possibile, ma in concreto essa costituisce, in maniera preponderante, un mezzo per limitare il diritto di revoca in ogni tempo garantito dall'art. 404 cpv.