b) Nella fattispecie, la reclamante si limita ad addurre il carattere intempestivo della disdetta siccome avvenuta nei primi tre anni e senza che la mandante le abbia mosso un qualsiasi addebito. Sennonché, come visto, simile argomentazione non basta a dimostrare che la disdetta della mandante sia intervenuta in un momento a lei sfavorevole e tale da averle cagionato un pregiudizio economico particolare (Weber, op. cit., n. 16 ad art. 404 CO) con conseguente obbligo per la mandante di risarcirle il danno, inteso quale pagamento delle spese sostenute in previsione del contratto e risarcimento del mancato guadagno (Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404 CO).