Trattandosi come in concreto di valutare la portata di una clausola che fissa un indennizzo in maniera preventiva, essa è valida solo se la disdetta avviene in tempo inopportuno e se l'ammontare fissato è in relazione con il danno che deve essere riparato (cfr. DTF 109 II 462), caso contrario si tratta di una pena convenzionale che limita il diritto di disdetta e che è quindi nulla (Tercier, op. cit., n. 5312 pag. 799; Weber, op. cit., n. 18 ad art. 404 CO). b) Nella fattispecie, la reclamante si limita ad addurre il carattere intempestivo della disdetta siccome avvenuta nei primi tre anni e senza che la mandante le abbia mosso un qualsiasi addebito.