2c; sentenza del Tribunale federale 4A_155/2012 del 14 maggio 2012, consid. 3, Tercier, op. cit., n. 5307 pag. 798; Weber, op. cit., n. 16 e 17ad art. 404 CO). Se queste due condizioni sono realizzate, il mandante deve risarcire al mandatario il danno subito, ovvero le spese inutilmente assunte in vista dell'esecuzione del mandato (Tercier, op. cit., n. 5308 pag. 798). Trattandosi come in concreto di valutare la portata di una clausola che fissa un indennizzo in maniera preventiva, essa è valida solo se la disdetta avviene in tempo inopportuno e se l'ammontare fissato è in relazione con il danno che deve essere riparato (cfr.