In questo senso la clausola controversa si limita a stabilire preventivamente una “forfetizzazione del danno patito”. a) Ora, l'obbligo di risarcimento di cui all'art. 404 cpv. 2 CO presuppone una disdetta intempestiva, condizione che si realizza quando il mandante notifica la disdetta senza che il mandatario gli abbia fornito un valido motivo per farlo, e quando la conclusione anticipata del contratto causa al mandatario un danno particolare proprio a dipendenza del momento in cui interviene e delle misure adottate in vista dell'esecuzione del contratto ma non per la perdita guadagno attesa dal mandatario (DTF 106 II 160 consid. 2c;