Al riguardo la conclusione del primo giudice è conforme al diritto. 5. Opina la reclamante che il fatto per la mandante di aver disdetto il mandato nei primi tre anni e senza alcun valido motivo, equivale a una disdetta intempestiva che come tale fa insorgere il diritto a un risarcimento danni ai sensi dell'art. 404 cpv. 2 CO. In questo senso la clausola controversa si limita a stabilire preventivamente una “forfetizzazione del danno patito”. a) Ora, l'obbligo di risarcimento di cui all'art. 404 cpv.