Per quel che riguarda il diritto delle parti di revocare in ogni tempo un mandato ai sensi dell'art. 404 cpv. 1 CO, esso è di natura imperativa e non può essere escluso o limitato contrattualmente (DTF 115 II 466 consid. 2a), segnatamente dalla pattuizione di un'eventuale pena convenzionale (Tercier/ Favre/Conus in: Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 5293 pag. 795; Gautschi in: Berner Kommentar, n. 10d e 10e ad art. 404 CO; Weber in: Basler Kommentar 4ª edizione, n. 13 ad art. 404 CO).