– in caso di revoca del contratto nei primi tre anni dalla sua conclusione. A suo parere, tale clausola costituiva una pena convenzionale lesiva del diritto di revoca del mandante essendo prevista per qualsiasi revoca del mandato e non solo in caso di revoca intempestiva. La reclamante contesta tale conclusione e sostiene che tale clausola si limita a stabilire un risarcimento del danno in caso di disdetta del contratto in un periodo limitato di tre anni e senza colpa della mandataria, ovvero in caso di disdetta intempestiva. 4. Per quel che riguarda il diritto delle parti di revocare in ogni tempo un mandato ai sensi dell'art. 404 cpv.