Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8). 3. Il Pretore aggiunto, richiamato il principio secondo cui un contratto di mandato può di principio essere disdetto in ogni momento dalle parti senza indicazione dei motivi e senza che detto diritto di revoca possa essere escluso o limitato contrattualmente, ha considerato nulla la clausola pattuita dalle parti che prevede il pagamento di un indennizzo di fr. 7500.– in caso di revoca del contratto nei primi tre anni dalla sua conclusione.