Con reclamo del 10 gennaio 2012 RE 1 รจ insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo nulla la clausola che si limita a pattuire un risarcimento danni in caso di disdetta del contratto di mandato nei primi tre anni senza colpa del mandatario, ovvero in caso di disdetta intempestiva. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: