All'udienza del 15 febbraio 2011, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, la clausola sulla quale la controparte basa la sua pretesa essendo nulla poiché contraria all'art. 404 cpv. 1 CO. C. Statuendo il 25 novembre 2011 il Pretore aggiunto, richiamato il principio secondo il quale il contratto di mandato può essere disdetto in ogni momento e accertato che la clausola in questione limitava tale diritto di revoca, l'ha ritenuta nulla e ha quindi respinto l'istanza. D. Con reclamo del 10 gennaio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.