7500.–”. In seguito alla disdetta del contratto, notificata dalla CO 1 il 15 aprile 2010, con scritto 11 maggio 2010 RE 1 ha chiesto alla mandante il pagamento di fr. 7500.–. CO 1 non ha dato alcun seguito alla richiesta eccependo la nullità della clausola contrattuale. B. Con istanza del 21 dicembre 2010 RI 1 ha convenuto CO 1davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7500.– oltre interessi del 5% dal 15 aprile 2010. All'udienza del 15 febbraio 2011, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, la clausola sulla quale la controparte basa la sua pretesa essendo nulla poiché contraria all'art. 404 cpv.