{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-3_2012-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113251&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e3379a5e9c05e5647130785e46960f5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.11.2012 16.2012.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - diritto di revoca - diritto imperativo che non può essere limitato con una pena convenzionale - risarcimento danni in caso di disdetta intempestiva - presupposti per la validità di una clausola che fissa l'indennizzo in maniera preventiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:48", "Checksum": "c9902628377472e63f223d965e5a661e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.11.2012 16.2012.3\nRegesto:\nContratto di mandato - diritto di revoca - diritto imperativo che non può essere limitato con una pena convenzionale - risarcimento danni in caso di disdetta intempestiva - presupposti per la validità di una clausola che fissa l'indennizzo in maniera preventiva\n\n\n4. Per quel che riguarda il diritto delle parti di revocare in ogni tempo un mandato ai sensi dell'art. 404 cpv. 1 CO, esso è di natura imperativa e non può essere escluso o limitato contrattualmente (DTF 115 II 466 consid. 2a), segnatamente dalla pattuizione di un'eventuale pena convenzionale (Tercier/ Favre/Conus in: Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 5293 pag. 795; Gautschi in: Berner Kommentar, n. 10d e 10e ad art. 404 CO; Weber in: Basler Kommentar 4ª edizione, n. 13 ad art. 404 CO). È vero che tale giurisprudenza è stata criticata da una parte della dottrina, segnatamente in merito alla sua applicabilità ai contratti misti che comprendono il mandato ma non sono contraddistinti da uno specifico rapporto di fiducia (cfr. Engel, Contrats de droit suisse, 2ª edizione, pag. 508 seg.; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5294 pag. 795 e n. 5301 pag. 797; Weber, op. cit., n. 10 ad art. 404 CO), che alcuni tribunali cantonali non la applicano e che è stata finanche messa in discussione dal Tribunale federale delle assicurazioni (v. DTF 120 V 299). Resta il fatto che ancora recentemente il Tribunale federale, dopo avere tenuto conto di tali posizioni non ha ritenuto di scostarsi dalla propria chiara e costante giurisprudenza (cfr. sentenze del Tribunale federale 4A_437/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.6 e 4A_141/2011 del 6 luglio 2011 consid. 1.3). Al riguardo la conclusione del primo giudice è conforme al diritto.\n5. Opina la reclamante che il fatto per la mandante di aver disdetto il mandato nei primi tre anni e senza alcun valido motivo, equivale a una disdetta intempestiva che come tale fa insorgere il diritto a un risarcimento danni ai sensi dell'art. 404 cpv. 2 CO. In questo senso la clausola controversa si limita a stabilire preventivamente una “forfetizzazione del danno patito”.\na) Ora, l'obbligo di risarcimento di cui all'art. 404 cpv. 2 CO presuppone una disdetta intempestiva, condizione che si realizza quando il mandante notifica la disdetta senza che il mandatario gli abbia fornito un valido motivo per farlo, e quando la conclusione anticipata del contratto causa al mandatario un danno particolare proprio a dipendenza del momento in cui interviene e delle misure adottate in vista dell'esecuzione del contratto ma non per la perdita guadagno attesa dal mandatario (DTF 106 II 160 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 4A_155/2012 del 14 maggio 2012, consid. 3, Tercier, op. cit., n. 5307 pag. 798; Weber, op. cit., n. 16 e 17ad art. 404 CO). Se queste due condizioni sono realizzate, il mandante deve risarcire al mandatario il danno subito, ovvero le spese inutilmente assunte in vista dell'esecuzione del mandato (Tercier, op. cit., n. 5308 pag. 798). Trattandosi come in concreto di valutare la portata di una clausola che fissa un indennizzo in maniera preventiva, essa è valida solo se la disdetta avviene in tempo inopportuno e se l'ammontare fissato è in relazione con il danno che deve essere riparato (cfr. DTF 109 II 462), caso contrario si tratta di una pena convenzionale che limita il diritto di disdetta e che è quindi nulla (Tercier, op. cit., n. 5312 pag. 799; Weber, op. cit., n. 18 ad art. 404 CO).\nb) Nella fattispecie, la reclamante si limita ad addurre il carattere intempestivo della disdetta siccome avvenuta nei primi tre anni e senza che la mandante le abbia mosso un qualsiasi addebito. Sennonché, come visto, simile argomentazione non basta a dimostrare che la disdetta della mandante sia intervenuta in un momento a lei sfavorevole e tale da averle cagionato un pregiudizio economico particolare (Weber, op. cit., n. 16 ad art. 404 CO) con conseguente obbligo per la mandante di risarcirle il danno, inteso quale pagamento delle spese sostenute in previsione del contratto e risarcimento del mancato guadagno (Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Ciò premesso, non avendo la mandataria fornito nessun elemento a comprova del carattere intempestivo della disdetta, la stessa non può appellarsi alla clausola contrattuale in questione. Che in simile clausola vi potesse essere una componente di copertura del danno in caso di disdetta nei primi tre anni è possibile, ma in concreto essa costituisce, in maniera preponderante, un mezzo per limitare il diritto di revoca in ogni tempo garantito dall'art. 404 cpv. 1 CO. In questo senso la conclusione del primo giudice che ha accertato la nullità della clausola e quindi l'infondatezza della pretesa risarcitoria della reclamante, non può essere considerata errata e il reclamo deve quindi essere respinto.\n6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}