{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-3_2012-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113251&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e3379a5e9c05e5647130785e46960f5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.11.2012 16.2012.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - diritto di revoca - diritto imperativo che non può essere limitato con una pena convenzionale - risarcimento danni in caso di disdetta intempestiva - presupposti per la validità di una clausola che fissa l'indennizzo in maniera preventiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:48", "Checksum": "c9902628377472e63f223d965e5a661e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.11.2012 16.2012.3\nRegesto:\nContratto di mandato - diritto di revoca - diritto imperativo che non può essere limitato con una pena convenzionale - risarcimento danni in caso di disdetta intempestiva - presupposti per la validità di una clausola che fissa l'indennizzo in maniera preventiva\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 10 gennaio 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 25 novembre 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2010.337 (mandato) promossa con istanza 21 dicembre 2010 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. La società CO 1, società immobiliare proprietaria di stabili e infrastrutture varie, ha affidato alla RE 1 la gestione esclusiva di tutti i suoi contratti di assicurazione sulla base di un contratto di mandato sottoscritto il 25/26marzo 2008. II punto n. 6 delle “Modalità operative”, parte integrante al contratto, prevedeva che “qualora, senza colpa del broker, il mandato è revocato dalla mandante prima del termine di tre anni a decorrere dal suo inizio, la mandante riconosce espressamente di dovere al broker un indennizzo di fr. 7500.–”. In seguito alla disdetta del contratto, notificata dalla CO 1 il 15 aprile 2010, con scritto 11 maggio 2010 RE 1 ha chiesto alla mandante il pagamento di fr. 7500.–. CO 1 non ha dato alcun seguito alla richiesta eccependo la nullità della clausola contrattuale.\nB. Con istanza del 21 dicembre 2010 RI 1 ha convenuto CO 1davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7500.– oltre interessi del 5% dal 15 aprile 2010. All'udienza del 15 febbraio 2011, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, la clausola sulla quale la controparte basa la sua pretesa essendo nulla poiché contraria all'art. 404 cpv. 1 CO.\nC. Statuendo il 25 novembre 2011 il Pretore aggiunto, richiamato il principio secondo il quale il contratto di mandato può essere disdetto in ogni momento e accertato che la clausola in questione limitava tale diritto di revoca, l'ha ritenuta nulla e ha quindi respinto l'istanza.\nD. Con reclamo del 10 gennaio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo nulla la clausola che si limita a pattuire un risarcimento danni in caso di disdetta del contratto di mandato nei primi tre anni senza colpa del mandatario, ovvero in caso di disdetta intempestiva. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 25 novembre 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n3. Il Pretore aggiunto, richiamato il principio secondo cui un contratto di mandato può di principio essere disdetto in ogni momento dalle parti senza indicazione dei motivi e senza che detto diritto di revoca possa essere escluso o limitato contrattualmente, ha considerato nulla la clausola pattuita dalle parti che prevede il pagamento di un indennizzo di fr. 7500.– in caso di revoca del contratto nei primi tre anni dalla sua conclusione. A suo parere, tale clausola costituiva una pena convenzionale lesiva del diritto di revoca del mandante essendo prevista per qualsiasi revoca del mandato e non solo in caso di revoca intempestiva. La reclamante contesta tale conclusione e sostiene che tale clausola si limita a stabilire un risarcimento del danno in caso di disdetta del contratto in un periodo limitato di tre anni e senza colpa della mandataria, ovvero in caso di disdetta intempestiva."}