Sennonché, nella fattispecie, la convenuta si è limitata prevalersi di un credito indeterminato (“diverse decine di migliaia di franchi”). Ciò non è manifestamente sufficiente, poiché in assenza di una quantificazione precisa dell'ammontare del credito compensante, la compensazione non è possibile (sentenza del Tribunale federale 9C_1044/2012 del 25 luglio 2013, consid. 8; DTF 44 II 279; Aepli in: Zürcher Kommentar, 1991, n. 92 ad art. 120 CO; v. nel medesimo senso: SJ 1979 pag. 638). Nel risultato, la decisione del Giudice di pace di respingere la richiesta di compensazione della convenuta resiste alla critica. Ciò posto il reclamo deve essere respinto.