2 CO (recte: art. 323b cpv. 2 CO) non è applicabile poiché la pendenza non riguarda un danno per un lavoro eseguito senza la necessaria accortezza e diligenza”, giacché come si è detto il credito opposto in compensazione dal datore di lavoro non deve infatti necessariamente derivare dal rapporto di lavoro (sopra consid. 5b). Sennonché, nella fattispecie, la convenuta si è limitata prevalersi di un credito indeterminato (“diverse decine di migliaia di franchi”).