3 CO, norma che rinvia agli articoli 895 e segg. CC e che autorizza il datore di lavoro a trattenere unicamente le cose mobili e le cartevalori di proprietà del lavoratore, di cui è in possesso con il consenso di quest'ultimo (art. 895 cpv. 1 CC; Wyler, op. cit., pag. 584 e 585; Gloor in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 3 ad art. 339a CO). Sia come sia, si volesse ritenere la chiara volontà di compensare un proprio credito verso il lavoratore, l'obiezione non merita tutela. c) Ora, contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di pace, il quale non ha declinato la sua competenza a decidere sulla compensazione, non è vero che “l'art. 323 cpv. 2 CO (recte: