Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 12 ad art. 377). Per il Tribunale federale, la giurisdizione cantonale che si dichiara incompetente per pronunciarsi sull'eccezione di compensazione, deve impartire un termine al convenuto per fare valere la sua pretesa davanti l'autorità competente e dichiarare il suo giudizio non esecutivo, nell'intervallo, a concorrenza della somma opposta in compensazione (DTF 132 I 139, consid. 2.3; sentenze 4A_429/2008 del 24 novembre 2008, consid. 1; v. anche 4A_472/2008 del 26 gennaio 2009, consid. 4.2.3). 6. a) In concreto, la convenuta richiamato l'art. 323b cpv.