Tale norma costituisce una lex specialis rispetto all'art. 125 n. 2 CO, che esclude la compensazione contro la volontà del creditore in particolare per i salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia. Tale norma si applica alla compensazione con il salario di un credito che detiene il datore di lavoro, qualsiasi sia l'origine del credito (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurigo 2009, n. 7 ad. art. 323b CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2008, pag. 269). Il datore di lavoro ha l'onere dell'allegazione e della specificazione del credito invocato in compensazione. In particolare egli deve quantificare il danno che allega (Trezzini in: