b) Secondo l'art. 323b cpv. 2 CO, il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile; tuttavia, i crediti per danno cagionato intenzionalmente possono essere compensati senza restrizioni. Tale norma costituisce una lex specialis rispetto all'art. 125 n. 2 CO, che esclude la compensazione contro la volontà del creditore in particolare per i salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia.