1 CO prescrive che i crediti, per essere compensabili, devono essere scaduti. La dottrina interpreta la disposizione nel senso che soltanto il credito compensante, ovvero il credito di chi si prevale della compensazione deve essere esigibile, mentre è sufficiente che il suo debito – ovvero il credito dell'altra parte – possa essere adempito. Questa asimmetria si ripercuote anche sulla compensabilità secondo l'art. 124 cpv. 2 CO: gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell'altra parte, suscettibile di essere adempito (loc. cit.). b) Secondo l'art. 323b cpv.