L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si produce, non sono più dovuti interessi di mora (sentenza del Tribunale federale 4A_27/2012 del 16 luglio 2012, consid. 5.4.1 con riferimenti). Il momento determinante non è necessariamente il medesimo per l'una e l'altra parte. L'art. 120 cpv. 1 CO prescrive che i crediti, per essere compensabili, devono essere scaduti.