1 CO il debitore, affinché si produca la compensazione, deve manifestare al creditore la sua intenzione di prevalersene. Si tratta di un atto unilaterale che necessita ricezione, che non richiede forme particolari e che può essere compiuto anche nell'ambito di una procedura giudiziaria. L'art. 124 cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del credito.