A fronte dell'obiezione di compensazione, il Giudice di pace avrebbe dovuto approfondire tale aspetto in via istruttoria oppure emanare un giudizio, la cui esecuzione doveva restare sospesa, e assegnare un termine per l'avvio della procedura giudiziaria tesa all'accertamento del credito posto in compensazione di quanto rivendicato dall'appellato”. Essa ritiene inoltre che il Giudice di pace ha limitato “erroneamente il campo d'applicazione dell'art. 323b CO alla sola diligente ed accorta esecuzione del lavoro”. a) Secondo l'art. 124 cpv. 1 CO il debitore, affinché si produca la compensazione, deve manifestare al creditore la sua intenzione di prevalersene.