La reclamante sostiene di avere sollevato davanti al Giudice di pace un'obiezione di compensazione ai sensi dell'art. 323b CO e rimprovera a quest'ultimo di averla giudicata inammissibile. A suo dire, “a seguito del comportamento scorretto del lavoratore, ha esercitato il diritto previsto dall'art. 323b cpv. 2 CO nei confronti dell'ex-lavoratore. A fronte dell'obiezione di compensazione, il Giudice di pace avrebbe dovuto approfondire tale aspetto in via istruttoria oppure emanare un giudizio, la cui esecuzione doveva restare sospesa, e assegnare un termine per l'avvio della procedura giudiziaria tesa all'accertamento del credito posto in compensazione di quanto rivendicato dall'appellato”.