La reclamante contesta il fatto che il Giudice di pace non abbia assunto tutte le prove da lei offerte. Ora, per tacere del fatto che essa non specifica quali prove andrebbero assunte, la giurisdizione superiore può rifiutare di assumere mezzi di prova cui in prima sede una parte abbia rinunciato, in particolare omettendo di opporsi alla chiusura dell'istruttoria come in concreto (DTF 138 III 376, consid. 4.3.2). Sulla questione non occorre dilungarsi. 5. La reclamante sostiene di avere sollevato davanti al Giudice di pace un'obiezione di compensazione ai sensi dell'art. 323b CO e rimprovera a quest'ultimo di averla giudicata inammissibile.