L'art. 323 cpv. 2 del CO non è applicabile poiché la pendenza non riguarda un danno per un lavoro eseguito senza la necessaria accortezza e diligenza. Che l'esito della vertenza in Pretura non può inficiare il pagamento della tredicesima e che comunque nel caso in cui la concorrenza sleale venga comprovata il convenuto può rivendicare pretese”. 4. La reclamante contesta il fatto che il Giudice di pace non abbia assunto tutte le prove da lei offerte.