Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 28 giugno 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorre il 29 giugno 2012, è rimasto sospeso dal 15 luglio 2012 al 15 agosto 2012 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto il 29 agosto 2012. Consegnato alla posta svizzera l'ultimo giorno utile (cfr.